CORREZIONI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018 ENTRO IL 2 MARZO 2020
Regolarizzazione degli errori con sanzioni ridotte
Decorso il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei Redditi e dell’Irap per l’anno 2018 (modello Redditi / Irap 2019), che quest’anno era fissato al 2 dicembre (D.L. 34/2019), entro il 2 marzo 2020 è possibile rimediare ad errori o regolarizzare la mancata presentazione della dichiarazione, o di altre inadempienze.
Tale presentazione, definita “tardiva”, consente di non considerare come “omessa” la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l’invio avviene successivamente i 90 giorni, e quindi dopo il 2 marzo 2020) e può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta.
Correzione dei redditi per il 2018
Nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d’imposta 2018 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non considerate o non dichiarati entro la scadenza del 2 dicembre 2019, sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2019 entro il prossimo 2 marzo 2020, cosicché detta dichiarazione possa risultare corretta.
Tardiva dichiarazione dei redditi per il 2018
Allo stesso modo, sarà ancora possibile predisporre una nuova dichiarazione per il 2018, da presentare entro il prossimo 2 marzo 2020, qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L’invio delle dichiarazioni entro i 90 giorni dal termine ordinario di scadenza evita l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa presentazione della dichiarazione. Saranno applicabili le sanzioni da ravvedimento operoso per i versamenti d’imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d’imposta.
Sanzione ridotta e ravvedimento operoso
Per sanare la tardività è possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il calcolo delle sanzioni in misura ridotta, sulla dichiarazione:
ð € 25,00 (1/10 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni; se vi sono più dichiarazioni da regolarizzare tardivamente (esempio modello Redditi e Irap), si applicano distinte sanzioni (minimo 258,00 : 10 arrotondato a € 25,00 x 2 dichiarazioni), utilizzando il codice 8911.
ð € 27,80 (1/9 del minimo) per la presentazione tardiva della dichiarazione integrativa, se presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, non configurandosi la fattispecie di dichiarazione infedele (circolare 42/E/2016), utilizzando il codice 8911.
In presenza di imposte dovute la sanzione ridotta si applica nelle seguenti misure:
ð ravvedimento lungo col 3,75% (1/8 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre i 90 gg. dalla scadenza, ma entro la dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019 e dello 0,05% dal 01/01/2020;
ð ravvedimento biennale col 4,29% (1/7 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre la dichiarazione annuale, ma entro quella dell’anno successivo nel corso del quale la violazione è stata commessa, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019 e dello 0,05% dal 01/01/2020;
ð ravvedimento ultra biennale col 5% (1/6 del 30%) se la regolarizzazione viene eseguita oltre due anni, oltre gli interessi legali su base annua dello 0,8% dal 01/01/2019 e dello 0,05% dal 01/01/2020.
Condizione affinché si possa applicare il ravvedimento operoso è la contestuale regolarizzazione del tributo nonché delle sanzioni ridotte e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera.
Integrazione dei redditi di anni precedenti
E’ anche possibile integrare le dichiarazioni relative a periodi d’imposta precedenti. Ad esempio, qualora il contribuente dovesse recuperare la documentazione relativa ad un onere deducibile o detraibile pagato nel 2017, potrà presentare il modello Redditi PF 2018 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione. Analoga integrazione è possibile anche nel caso in cui vi sia la necessità di presentare una dichiarazione che riporta un maggior reddito o una maggiore imposta; in tal caso sarà possibile azionare la disciplina del ravvedimento operoso, riducendo le sanzioni dovute, per sanare insufficienti versamenti effettuati in relazione a tale annualità.
L’Agenzia delle Entrate, per la presentazione della dichiarazione integrativa prevede l’applicazione, alternativamente, di due diversi tipi di sanzione:
§ sanzione del 30% delle maggiori imposte dovute o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di applicazione degli artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. 600/1973 (errori di calcolo o controllo formale sugli oneri, crediti o ritenute);
§ sanzione del 90% delle maggiori imposte o del minor credito generato, in caso di errori rilevabili in sede di accertamento (omessa e/o errata indicazione di redditi), configurandosi l’ipotesi di “dichiarazione infedele”.
Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria, anche tardivamente, ma entro 90 giorni dalla scadenza.
Investimenti all'estero
Anche le violazioni in tema di monitoraggio fiscale possono essere regolarizzate entro il 2 marzo 2020 con il ravvedimento operoso. Si tratta della compilazione del quadro RW da parte di persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione. Il costo della regolarizzazione è di € 28,67 (sanzione di euro 258 ridotta a 1/9).
La compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all’Imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e all’Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti detenuti all’estero (Ivafe). In questo caso la sanzione ridotta per la regolarizzazione è del 3% sull’ammontare non dichiarato, elevato al 6% se si tratta di investimenti detenuti in paradisi fiscali.
Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all’estero alla data del 31 dicembre 2018, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d’arte, etc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio, al fine di regolarizzare la detenzione nella dichiarazione dei redditi.
Dichiarazione integrativa e richiesta di rimborso
Negli ultimi anni è stata introdotta la possibilità per il contribuente di presentare una dichiarazione integrativa con l’esclusivo fine di trasformare la richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta in credito da utilizzare in compensazione. In tal caso occorre barrare la casella “Dichiarazione integrativa (art. 2, comma 8-ter, D.P.R. n. 322/1998)”.
Tale possibilità è consentita fino a 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione e sempre che il rimborso non sia stato già erogato, anche solo in parte.
È possibile però avvalersi della dichiarazione integrativa, sia essa in aumento o in diminuzione, esclusivamente se è stata validamente presentata quella originaria.
Avvertenze e verifiche
Si invita pertanto a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d’imposta 2018 o in anni precedenti non si sia dimenticato di dichiarare un eventuale reddito percepito o documentare una spesa tralasciata e, per tale motivo, non sia stata compilata e trasmessa o correttamente compilate le dichiarazione dei redditi.
Si pensi, ad esempio, a un contratto di locazione, ovvero a un reddito occasionale percepito o ancora alla presenza di più CU con redditi non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione dei redditi.
11/02/2020